PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato ente «Poste Italiane» ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è comunque cessato dal servizio nel periodo tra il 1o ottobre 1994 e il 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefìci economici a regime previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.